In GU il DPCM con le attività che non richiedono il possesso del Green Pass
25-01-2022NewsGOVERNONella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2022, n. 18 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022, recante “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19”.
La deroga al possesso della Certificazione verde COVID-19 vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:
- alimentare e prima necessità;
- sanitario;
- veterinario;
- di giustizia;
- di sicurezza personale.
Il decreto avrà efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2022 ed il rispetto delle misure sarà assicurato, dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
In allegato al provvedimento sono indicate le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza green pass:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Inoltre, il DPCM ha chiarito che è sempre consentito:
- l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;
- l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.