I chiarimenti dell’AE sulla tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
26-06-2026NewsAGENZIA DELLE ENTRATEL’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 24 giugno 2026, n. 3 – ha fornito alcuni chiarimenti (attraverso le risposte alle principali FAQ ricevute) in merito alla tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, ex lege n. 199/2025.
Nel dettaglio, l’imposta sostitutiva del 5% si applica:
- agli incrementi delle indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, come ad esempio l’indennità di cassa;
- agli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano invece esclusi gli importi erogati una tantum;
- ai superminimi riconosciuti dal datore di lavoro sulla base di un accordo individuale stipulato con il dipendente, che vengono assorbiti dagli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL;
- agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alle festività soppresse e ai permessi (di natura contrattuale collettiva, come ad esempio i ROL o i PAR), alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.
L’AE, inoltre, ha fornito risposta anche ai quesiti relativi all’imposta sostitutiva del 15% in relazione alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno, come previsto dall’art. 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025.
Tale tassazione agevolata trova applicazione:
- alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, anche se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente;
- alle maggiorazioni o indennità riconosciute per il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale individuato dalle parti, in caso di part time verticale, anche se i giorni di non lavoro sono più di uno (l’agevolazione fiscale in commento non è applicabile in caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo o dal Dlgs 81/2015);
- all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo;
- all’indennità di reperibilità anche se il lavoratore non presta effettivamente attività lavorativa, in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turno;
- all’indennità di pernottamento prevista dal CCNL credito collegata funzionalmente alla disponibilità del lavoratore che, in ragione del rapporto di lavoro e dell’organizzazione del servizio notturno prevista dal datore di lavoro, è tenuto a pernottare fuori casa, presso i locali dell’impresa, nell’ambito della disciplina delle mansioni di “vigilanza e custodia”; tale compenso è comunque corrisposto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna.
L’imposta sostitutiva del 15% non trova, invece, applicazione alle maggiorazioni o indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità inerenti al lavoro a turni, non previste dal CCNL, ma da accordi territoriali o aziendali.




