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Appalti pubblici: irrilevante il superminimo ai fini dell’equivalenza tra CCNL

Appalti pubblici: irrilevante il superminimo ai fini dell’equivalenza tra CCNL

27-04-2026NewsAPPALTI

Il Consiglio di Stato – con sentenza 24 aprile 2026, n. 3209 – è intervenuto sul tema della verifica di equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici, chiarendo che il superminimo non può essere utilizzato per colmare il divario economico tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello diverso applicato dall’operatore economico. La decisione si colloca nell’ambito dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 4 dell’Allegato I.01, che impongono di verificare l’equivalenza delle tutele economiche e normative quando l’impresa indichi un contratto collettivo differente.

Secondo il Consiglio di Stato, la comparazione economica deve essere effettuata solo sulle componenti fisse della retribuzione globale annua. In questa prospettiva, il superminimo non può essere considerato rilevante, poiché anche il CCNL Aninsei lo qualifica come elemento “eventuale” e, quindi, non strutturale. Proprio tale carattere eventuale impedisce di attribuirgli natura di voce fissa e automatica della retribuzione, trattandosi invece di una componente accessoria, collegata a scelte datoriali o ad accordi ulteriori. Ne consegue che non è legittimo fare affidamento sul superminimo per rendere equivalente, sul piano economico, un contratto collettivo con minimi tabellari inferiori rispetto a quello richiesto dalla lex specialis di gara.