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Prorogati dall’INPS gli incentivi occupazionali della legge di Bilancio 2021

Prorogati dall’INPS gli incentivi occupazionali della legge di Bilancio 2021

26-01-2022NewsINPS - CONTRIBUZIONE

L’INPS – con Messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 – ha comunicato la proroga delle suddette misure:

  • esonero per l’occupazione giovanile,
  • esonero per l’occupazione femminile,
  • d. Decontribuzione sud,

con relativo aumento dei massimali di aiuto concedibili.

Nei mesi scorsi la Commissione Europea aveva autorizzato:

  • la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

 

In data 11 gennaio 2022, la Commissione Europea – con la decisione C(2022) 171 final – ha successivamente prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Pertanto i benefici in commento potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Inoltre, la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • € 290.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • € 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • € 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.