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24 Aprile 2023

Le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per il 2023

L’INPS – con Circolare del 21 aprile 2023, n. 43 – ha illustrano, con riferimento all’anno 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.

Tra le altre cose, viene previsto che per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

  • 26,23% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

 

Al riguardo, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto è pari a:

  • € 382,61 per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23%;
  • € 491,86 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
  • € 510,97 per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%.

 

Per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995, è pari ad € 113.520,00.

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