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6 Aprile 2023

I chiarimenti INPS sulle novità in tema di permessi ex lege n. 104/1992 e congedo straordinario

L’INPS – con Circolare del 4 aprile 2023, n. 39 – ha fornito alcune indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato, con riferimento alle novità normative in materia:

a) di permessi ex art. 33, legge n. 104/1992

b) di congedo straordinario, ex art. 42, comma 5, del Dlgs. n. 151/2001.

 

Con riferimento al punto b), si ricorda che il Dlgs. n. 105/2022 ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS ha precisato che, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.

Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

In tal senso, l’Istituto – oltre a fornire l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, ecc. – ha reso note le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.

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