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27 Settembre 2022

Esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti: le indicazioni dell’INPS

L’INPS – con Messaggio del 26 settembre 2022, n. 3499 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, relativamente allo sgravio contributivo in favore dei lavoratori dipendenti.

In riferimento al valore “L024” presente nell’elemento “CodiceCausale” di “InfoAggcausaliContrib”, l’Istituto evidenzia che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.

Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori”, l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.

Ai fini della compilazione del valore “L026”, l’istituto specifica che l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

Per la fruizione dell’esonero in misura del 2% i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando:

  • nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L094”
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento ”AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

  • nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L095”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità,l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a 224 euro;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

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