Decontribuzione Sud PMI: i primi chiarimenti INPS
31-01-2025NewsINCENTIVI ALLE AZIENDEL’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2025, n. 32 – ha fornito le indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate introdotta dall’art. 1, commi da 406 a 412, legge 30 dicembre 2024, n. 207, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. Decontribuzione Sud PMI), consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento.
Tale agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Il beneficio – che spetta, per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – è riconosciuto:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
In particolare, l’esonero in specie non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “Decreto Coesione”), ossia:
- gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,
- bonus Giovani,
- bonus Donne,
- bonus ZES unica.
Invece, la cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo:
- contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92);
- economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012).