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3 Maggio 2022

Gli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS

L’INPS – con Circolare del 29 aprile 2022, n. 55 – ha fornito le istruzioni operative in merito agli incentivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria.

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è infatti prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

 

Tale agevolazione contributiva è incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dal nostro ordinamento giuridico.

Tuttavia, con specifico riferimento al beneficio contributivo Decontribuzione Sud, non essendo previsto un espresso divieto di cumulo, l’INPS ha affermato che si può cumulare con l’esonero contributivo.

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