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Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori in uscita da aziende in crisi

Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori in uscita da aziende in crisi

09-09-2022NewsINPS - CONTRIBUZIONE

L’INPS – con Circolare del 7 settembre 2022, n. 99 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.

L’incentivo in specie spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa, ex art. 1, comma 852, legge n. 296/2006.

In tal senso, l’esonero riguarda:

  • il lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • il lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • il lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

 

L’esonero contributivo – riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati che assumano lavoratori provenienti da aziende in crisi – in quanto rivolto ad una platea generalizzata di destinatari, non è stata ritenuta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Pertanto, non presentando profili di selettività, non è soggetta all’applicazione della disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali), a differenza dell’esonero per l’occupazione giovanile ex lege n. 178/2020 che è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ed è espressamente subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.