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7 Settembre 2022

INL: chiarimenti sulle novità in tema di conciliazione vita-lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 6 settembre 2022, prot. n. 9550– ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza, ex Dlgs. n. 105/2022, decorrenti dal 13 agosto 2022.

Com’è noto, il congedo di paternità:

  • spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
  • è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
  • non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
  • è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
  • si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo nei casi previsti dall’art. 28, Dlgs. n. 151/2001;
  • dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
  • è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

 

Sussiste, inoltre, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino: in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.

Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto“.

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