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13 Giugno 2022

Turismo e stabilimenti termali: chiarimenti sullo sgravio contributivo per le assunzioni di stagionali

L’INPS – con Circolare del 10 giugno 2022, n. 67 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo ex art. 4, comma 2, decreto legge n. 4/2022 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali).

Tale esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della suddetta finestra temporale, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

L’esonero in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 671,66 (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari ad € 335,83 (€ 671,66/2).

L’esonero in specie – costituendo un incentivo all’assunzione – può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni:

– rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31, Dlgs n. 150/2015.

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