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Gestione separata: aliquote e minimali per il 2022

Gestione separata: aliquote e minimali per il 2022

16-02-2022NewsINPS - CONTRIBUZIONE

L’INPS – con Circolare dell’11 febbraio 2022, n. 25 – ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

Com’è noto:

  • l’art. 1, comma 398, legge n. 178/2020 ha previsto, per l’anno 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo;
  • l’art. 1, comma 223, legge n. 234/2021 ha previsto un aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL.

 

Con riferimento alle aliquote di finanziamento della DIS-COLL, viene ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti locali;
  • venditori porta a porta;
  • attività di lavoro autonomo occasionale;
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica.

 

Successivamente l’Istituto – con comunicato stampa del 14 febbraio 2022 – ha informato che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione DIS-COLL, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021, (pari al 34,23%), possono effettuare l’invio con la suddetta aliquota.

Tale flusso sarà modificato “in entrata” in fase di elaborazione delle denunce.

Prossimamente, le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022, pari al 35,03% per i soggetti in commento.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro il giorno 11 maggio 2022, senza oneri aggiuntivi.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.