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9 Marzo 2020

DPCM: ulteriori misure urgenti di contrasto al COVID-19

Domenica 8 marzo è stato approvato un nuovo DPCM recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2020, n. 59

Il decreto per quanto attiene all’area lavoro dispone che:

  • la modalità di lavoro agile, ex artt. 18-23, legge n. 81/2017, può essere applicata per la durata dello stato di emergenza, ovvero fino al 31 luglio 2020, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL);
  • qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
  • in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

 

Fra le altre misure previste per l’intero territorio nazionale per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica:

  • fino al 3 aprile 2020 la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • il differimento a data successiva al 3 aprile 2020 di ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • fino al 3 aprile 2020 la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • fino al 3 aprile 2020 la sospensione di attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
  • sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica  musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 

Il provvedimento inoltre estende le misure di contenimento della cd. zona rossa all’intera regione Lombardia e ad altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Per queste zone sono previste misure ancora più stringenti rispetto a quelle adottate in precedenza, fra le quali ad esempio:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori suddetti, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
  • sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”.

 

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Dalla vigenza del presente DPCM cessano quindi di produrre effetti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Il successivo  DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09 marzo 2020, n. 62, stabilisce invece che l’Italia intera diventa zona protetta, gli spostamenti quindi su tutto il territorio nazionale devono essere evitati salvo che per motivate e comprovate esigenze lavorative o di salute.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.  

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

 

Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

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