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22 Settembre 2021

Decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio e settore creativo, culturale e dello spettacolo: prime indicazioni operative

L’INPS – con Circolare del 21 settembre 2021, n. 140 – ha ricordato che per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

In tal senso, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, ribadendo che il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti, ex art. 43, decreto legge n. 73/2021.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

In merito alle disposizioni dell’art. 43, comma 2, decreto legge n. 73/2021, si fa presente che, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi, fino al 31 dicembre 2021, ai divieti ex art. 8, commi da 9 a 11, decreto legge n. 41/2021.

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