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24 Settembre 2021

INPGI: incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione

L’INPGI – con Circolare del 22 settembre 2021, 11 – ha elencato le seguenti misure agevolative applicabili per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021:

  • sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo, ex art. 4, Dlgs n. 151/2001;
  • agevolazione contributiva per le assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di 12 mesi, ex art. 4, commi da 8 a 10, legge n. 92/2012;
  • agevolazione contributiva per le assunzioni di donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti, ex art. 4, comma 11, legge n. 92/2012;
  • esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi 16 e 19, legge n. 178/2020;
  • esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, ex art. 1, commi da 100 a 105 e 107, legge n. 205/2017;
  • esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, ex lege n. 178/2020;
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS, ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993;
  • incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica ovvero intellettiva e psichica, ex art. 10, Dlgs n. 151/2015;
  • incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di indennità di disoccupazione, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012, introdotto dall’art. 7, comma 5, lett. b), decreto legge n. 76/2013;
  • incentivo per l’assunzione di detenuti o internati, ex art. 4, legge n. 381/1991 ed art. 2, legge n. 193/2000;
  • contratto di rioccupazione, ex art. 41, decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.

 

I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno, attraverso la procedura DASM.

Tenuto conto della necessità per l’Istituto di rendicontare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i benefici accordati alle aziende, si chiede che la domanda per usufruire delle agevolazioni contributive sia prodotta entro il mese successivo a quello di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (prima denuncia contributiva DASM utile).

Per le assunzioni già avvenute nel corso del 2021, la domanda potrà essere effettuata entro i termini per la presentazione della denuncia DASM riferita al periodo di paga di novembre (scadenza 16 dicembre 2021).

Attualmente la procedura DASM è in corso di aggiornamento.

La versione che consentirà la presentazione delle domande e l’indicazione del beneficio richiesto sarà pubblicata nel sito internet dell’Istituto, unitamente alle relative istruzioni d’uso, entro i termini per la presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021.

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