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20 Gennaio 2023

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le contribuzioni da gennaio 2023

L’INPS – con Messaggio del 19 gennaio 2023, n. 316 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla natura contributiva degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’art. 1, comma 219, legge n. 234/2021, era limitata all’anno 2022.

Sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.

Si precisa inoltre che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato prorogato al 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), dal 1° gennaio 2023 la contribuzione di finanziamento è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore).

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