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27 Maggio 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge Sostegni bis

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Tra le altre cose, il provvedimento in specie stanzia 3,4 milioni di euro per il 2021, per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali risorse saranno destinate ad incrementare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, da parte delle Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale per assunzioni, dirigenti medici e tecnici della prevenzione, con contratti a tempo indeterminato.

Il decreto potenzia il contratto di espansione, prevedendo un abbassamento della soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate ed un incremento dei livelli di spesa che per il 2021 è stabilito in 101,7 milioni.

Infine, viene istituito il contratto di rioccupazione, un contratto attivabile dal 26 maggio 2021 al 31 ottobre 2021 – è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che dovrà prevedere un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.

Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Per un periodo massimo di 6 mesi, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con lo sgravio contributivo in commento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri

contributivi previsti a legislazione vigente.

 

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