Logo
  • Home
  • Profilo
  • Servizi
    • Consulenza: Lavoro e HR
    • Sviluppo Aziendale
    • Gestionali HR e Smartworking
  • Formazione
  • Zucchetti
  • Dialogo
  • Contatti

CONTENUTI UTILI

  • Home
  • CONTENUTI UTILI
Img
news
4 Febbraio 2022

Patologie del lavoratore ed obbligo di lavoro agile: il decreto interministeriale

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione – con Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022 – hanno individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Di seguito le patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

 

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

Previus Post
Next Post
DIRITTO DEL LAVORO

    VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

    Compila il modulo

    I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.

    Ultimi Contenuti

    • Thumb
      DL Carburanti: pubblicata in GU la legge di conversione
      16 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      CCNL Commercio (Confcommercio): a marzo la seconda parte di Una Tantum
      15 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      Pensione anticipata flessibile: primi chiarimenti INPS
      13 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      Fondo Mario Negri: previsto l’incremento del contributo integrativo
      10 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      Opzione donna: le istruzioni in materia di pensione anticipata
      8 Marzo 2023 - By Studio Marini

    Legal

    Privacy Policy

    CONTATTI

    info@studiomarini.net
    + 39 380 498 1748

    SERVIZI

    • CONSULENZA: LAVORO E HR
    • SVILUPPO FUNZIONE AZIENDALE HR
    • GESTIONALI HR E SMARTWORKING

    © Copyright 2020 - Studio Marini - PIVA: 10300280582 - Via Gennaro Montanino 6, 00062 - Bracciano (RM)

    • Lavora con Noi
    • Privacy Policy
    • Privacy Servizi Studio
    • Cookie Policy
    • Note Legali
    • Disclaimer
    Scroll Up