Logo
  • Home
  • Chi Siamo
  • Servizi
    • Consulenza: Lavoro e HR
    • Sviluppo Aziendale
    • Gestionali HR e Smartworking
  • Formazione
  • Zucchetti
  • Dialogo
  • Contatti

CONTENUTI UTILI

  • Home
  • CONTENUTI UTILI
Img
news
28 Gennaio 2022

Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali: gli ulteriori chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 109 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Al riguardo, l’INL conferma che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Pertanto, sono esonerati da tale obbligo:

  • gli enti non commerciali e del Terzo settore,
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd),
  • le fondazioni ITS, che svolgono esclusivamente attività non commerciale,
  • gli studi professionali, che non sono organizzati in forma d’impresa.

 

Le comunicazioni sono dovute per i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’eventuale attività imprenditoriale, svolta anche se in via marginale: tale principio si applica, però, solo a Enc ed Ets privati, in quanto per gli enti pubblici, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001, purché non economici, le comunicazioni non sono dovute a prescindere dall’impiego dei lavoratori occasionali in attività d’impresa svolta in via non prevalente.

Le FAQ dell’INL, infine, operano una ulteriore distinzione, relativamente alla natura intellettuale o meno della prestazione richiesta.

Infatti, se la prestazione ha natura prettamente intellettuale (es. correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti, redattori di articoli e testi), le comunicazioni non sono dovute.

Parimenti, non sono previste comunicazioni per i lavoratori dello spettacolo che applicano regole specifiche, ex art. 6 del Cps 708/1947.

Previus Post
Next Post
LAVORO AUTONOMO

    VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

    Compila il modulo

    Ricevi il nostro servizio di aggiornamento professionale
    I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.

    Inserisci il codice Captcha: captcha

    Ultimi Contenuti

    • Thumb
      AVVISO AI CLIENTI – CHIUSURA ESTIVA STUDIO
      5 Agosto 2022 - By Studio Marini
    • Thumb
      Decontribuzione SUD: le nuove istruzioni operative per il II semestre 2022
      28 Luglio 2022 - By Studio Marini
    • Thumb
      Elevate temperature percepite, riduzione dell’attività lavorativa e causale CIGO
      27 Luglio 2022 - By Studio Marini
    • Thumb
      Incentivo per l’assunzione di beneficiari del RdC: modificato il modulo telematico per la domanda
      12 Luglio 2022 - By Studio Marini
    • Thumb
      Approvato in CdM il provvedimento che modifica il lavoro sportivo
      8 Luglio 2022 - By Studio Marini

    Legal

    Privacy policy

    CONTATTI

    Viale Ostiense, 131L – 00154 Roma
    info@studiomarini.net
    +39 06.811.57.296

    SERVIZI

    • CONSULENZA: LAVORO E HR
    • SVILUPPO FUNZIONE AZIENDALE HR
    • GESTIONALI HR E SMARTWORKING

    © Copyright 2020 - Studio Marini - Centro Direzionale Argonauta - Viale Ostiense, 131L - 00154 Roma - PIVA: 10300280582

    • Lavora con Noi
    • Privacy Policy
    • Privacy Servizi Studio
    • Cookie Policy
    • Note Legali
    • Disclaimer
    Scroll Up