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28 Gennaio 2022

Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali: gli ulteriori chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 27 gennaio 2022, prot. n. 109 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Al riguardo, l’INL conferma che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Pertanto, sono esonerati da tale obbligo:

  • gli enti non commerciali e del Terzo settore,
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd),
  • le fondazioni ITS, che svolgono esclusivamente attività non commerciale,
  • gli studi professionali, che non sono organizzati in forma d’impresa.

 

Le comunicazioni sono dovute per i lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’eventuale attività imprenditoriale, svolta anche se in via marginale: tale principio si applica, però, solo a Enc ed Ets privati, in quanto per gli enti pubblici, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001, purché non economici, le comunicazioni non sono dovute a prescindere dall’impiego dei lavoratori occasionali in attività d’impresa svolta in via non prevalente.

Le FAQ dell’INL, infine, operano una ulteriore distinzione, relativamente alla natura intellettuale o meno della prestazione richiesta.

Infatti, se la prestazione ha natura prettamente intellettuale (es. correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti, redattori di articoli e testi), le comunicazioni non sono dovute.

Parimenti, non sono previste comunicazioni per i lavoratori dello spettacolo che applicano regole specifiche, ex art. 6 del Cps 708/1947.

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