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Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: le novità INPS

Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: le novità INPS

22-12-2020News

Con il Messaggio del 21 dicembre 2020, n. 4781 l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, integrando le disposizioni contenute nei precedenti Messaggi nn. 4254 e 4487 di novembre 2020.

Al riguardo:

  • i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex DPR n. 445/2000 e s.m.i.:
  1. a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  2. b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  3. c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  4. d) l’importo dell’esonero;
  • il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’art. 27, Dlgs. n. 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA);
  • in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, viene chiarito che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale, ex artt. 19-22-quinquies, decreto legge “cura Italia”; 
  • l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
  • l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig);
  • rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.