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Legge di Bilancio 2021: le novità in ambito lavoristico

Legge di Bilancio 2021: le novità in ambito lavoristico

08-01-2021NewsINPS – DENUNCE E COMUNICAZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021.

Il provvedimento, entrato in vigore al 1° gennaio 2021, prevede una serie di misure – di natura lavoristica, fiscale, amministrativa, ecc. – per famiglie, imprese, professionisti.

Di seguito, gli elementi più rilevanti in ambito lavoristico.

Art. 1, commi 10-15: esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35 nel biennio 2021/2022

Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022 si prevede che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui (in precedenza, l’agevolazione era pari al 50% e ad € 3.000 su base annua).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi: tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

Art. 1, commi 16-19: esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022

Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel biennio 2021/2022 è previsto l’esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Tale disposizione estende a tutte le donne (evitando, quindi, di dover considerare le aree geografiche particolarmente svantaggiate e le percentuali di disparità occupazionali uomo/donna in particolari comparti e settori) le agevolazioni normate dall’art. 4, commi 9-11, legge n. 92/2012.

 

Art. 1, commi 161-169: proroga decontribuzione SUD per il periodo 2021-2029

Viene previsto, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

  • al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo gennaio 2021- giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni; per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), invece, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 1 – commi 299-303, 305-308, 312-314: proroga CIG COVID-19

Concesse ulteriori 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali 12 settimane (che non prevedono il versamento del cd. contributo addizionale) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  • il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano le settimane di CIG in commento, sarà riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Tutti i benefici in commento sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

 

Art. 1, commi 20-22: istituzione del Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

 

Art. 1, commi 386-401: istituzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Viene istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non sono titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie), né beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di € 250 ad un massimo di € 800 al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore ad € 8.145;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore ad € 8.145 (rivalutato annualmente);
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

 

Art. 1, commi 309-301: prorogato lo stop ai licenziamenti economici fino al 31 marzo 2021

Viene ulteriormente esteso al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Tale divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ex art. 2112 cod. civ.;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI).

 

Art. 1, comma 279: prorogata la deroga al decreto “dignità” in merito ai contratti a tempo determinato

Prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni giustificatrici, ex art. 19, comma 1, Dlgs. n. 81/2015 e s.m.i.., quali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

 

Art. 1, comma 349: le novità in tema di contratto di espansione interprofessionale

Prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (fino al 2020, il limite era fissato a 1.000).

Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno “scivolo” per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.