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23 Dicembre 2022

Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater: le indicazioni dell’INPS

L’INPS – con Messaggio del 22 dicembre 2022, n. 4616 – ha ribadito, che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre escludere dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, tale importo non supera, nel periodo d’imposta, 258,23 euro.

Il superamento del suddetto importo comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.

In materia di fringe benefit, con il decreto Aiuti bis prima e il decreto Aiuti quater poi, è stato fissato limitatamente al periodo d’imposta 2022, un nuovo limite massimo di esenzione e sono state ampliate le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.

In particolare, con l’articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 176/2022, è stata disposta l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro, per l’anno 2022, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo, per il solo anno 2022, tra i c.d. fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

L’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.

Con il messaggio in commento, quindi, l’Istituto ha anche fornito le istruzioni operative per il recupero della contribuzione versata nei casi in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante).

Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere secondo tre distinte modalità:

  • Soluzione 1 – da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022 utilizzando la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate nel messaggio in commento, per ciascuna competenza del 2022 interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>.
  • Soluzione 2 – soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023; i datori di lavoro, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens) corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit. Tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens, come specificato nel messaggio. Il protocollo viene rilasciato in modo asincrono rispetto all’invio della comunicazione, per cui sarà onere del datore di lavoro attendere il relativo rilascio prima di inviare la denuncia contributiva di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023. Una volta in possesso del ticket, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, gli elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib> con i valori indicati in modo dettagliato nel messaggio in commento.
  • Soluzione 3 – secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

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