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18 Febbraio 2021

La sintesi dell’INPS sui principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021

L’INPS – con Circolare del 17 febbraio 2021, n. 28 – ha effettuato la sintesi dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previsti per l’anno 2021, argomentando le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, l’art. 1, comma 300, legge n. 178/2020 richiama anche gli art. 22-quater e 22-quinquies, decreto legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Al riguardo, la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Successivamente, entro i termini di decadenza, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Infine, l’Istituto ribadisce che per la Cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto stabilito dall’art. 22, comma 6-bis, decreto legge n. 18/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti in deroga autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

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