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10 Marzo 2021

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’INPS – con Messaggio del 09 marzo 2021, n. 1008 – ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 11, commi-10 bis e 10-ter, decreto legge n. 183/2020.

Andando nel dettaglio, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

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