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23 Marzo 2023

La nuova FAQ MLPS sul lavoro agile dei lavoratori fragili

In data 22 marzo 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ sullo smart working, alla luce dell’entrata in vigore della legge di conversione del cd. decreto legge Milleproroghe.

Al riguardo, è stato precisato che dal 01 febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori “fragili” affetti da una delle patologie di cui al DM 4/02/2022 ed ai genitori con figli minori di 14 anni, aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile con durata “collocata” fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2023 dovranno essere inoltrate soltanto mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato “Lavoro agile”, anche in assenza dell’accordo individuale.

Chi aveva inviato una comunicazione con la procedura semplificata (attiva fino al 31 gennaio 2023) relativa ad un periodo di lavoro agile con termine al 31 marzo 2023 o senza indicazione del termine, dovrà, comunque, inviare una nuova comunicazione con la procedura ordinaria con decorrenza dal 01 aprile 2023.

In merito ai lavoratori fragili, il MLPS ha sottolineato che il loro diritto al lavoro agile è assoluto. Infatti il legislatore ha previsto che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Invece, ai lavoratori genitori di figli under 14 anni di età deve essere riconosciuto il diritto allo smart working  solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

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