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I chiarimenti MLPS sull’apprendistato di I livello

I chiarimenti MLPS sull’apprendistato di I livello

06-06-2022NewsAPPRENDISTATO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 6 giugno 2022, n. 12 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’apprendistato di I livello, ex art. 43, Dlgs. n. 81/2015.

In tale contratto di lavoro, l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

  • il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
  • i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

 

Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:

  • per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    b) assicurazione contro le malattie;
    c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
    d) maternità;
    e) assegno familiare;
    f) assicurazione sociale per l’impiego;
  • per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
  • per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.