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Come cambia la cassa integrazione con il decreto legge n. 52/2020 – I chiarimenti INPS con la Circolare n. 78/2020

Come cambia la cassa integrazione con il decreto legge n. 52/2020 – I chiarimenti INPS con la Circolare n. 78/2020

08-07-2020NewsAMMORTIZZATORI SOCIALI

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2020, n. 151 è stato pubblicato il decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, di modifica del decreto legge n. 34/2020.

Tale provvedimento ha previsto:

  • un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD: le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
  • Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’INPS), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 01 settembre 2020. La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.
  • Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
  • sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, ex art. 103, decreto legge n. 34/2020;
  • sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

 

Con riferimento all’anticipo del 40% dell’importo, l’INPS – con Messaggio n. 2489/2020 – ha chiarito che nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto, all’interno delle suddette procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.

 

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

– IBAN dei lavoratori interessati;

– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

L’INPS autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

La misura dell’anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.

 

Con Circolare n. 78/2020, l’INPS ha, inoltre, chiarito che:

  • nel caso di pagamento di trattamento con accredito su iban area sepa (extra Italia) è necessario che il lavoratore trasmetta a mezzo di pec alla casella dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it, copia del documento di identità del beneficiario della prestazione e modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi dell’Unione europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera, o deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili), o deve essere corredato da una dichiarazione della banca emittente. In ogni caso, devono risultare con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente. Nella comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Anticipazione 40% – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale);
  • il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro. Si precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda;
  • il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale. In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.