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31 Ottobre 2022

Chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato

L’INPS – con Circolare del 27 ottobre 2022, n. 122 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle nuove regole applicabili alla tutela della genitorialità per i lavoratori subordinati e iscritti alla Gestione separata, chiarendo i requisiti di spettanza e le modalità di fruizione, con particolare riguardo all’articolazione dei periodi di congedo indennizzati, per quanto riguarda il congedo di paternità, il congedo parentale e le nuove misure introdotti per i lavoratori e le lavoratrici autonomi.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio, ex Dlgs. n. 105/2022 consiste nell’astensione dal lavoro, nell’arco di tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai cinque mesi successivi la nascita del bambino, per dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione globale giornaliera, mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’INPS.

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