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Assegno di integrazione salariale: semplificazioni procedurali

Assegno di integrazione salariale: semplificazioni procedurali

21-02-2022NewsINPS – AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’INPS – con Messaggio del 17 febbraio 2022, n. 802 – ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti sull’accesso al fondo d’integrazione salariale, alla luce delle precisazioni declinate nella Circolare MLPS n. 3/2022.

In tal senso, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, anche in via telematica.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, viene chiarito che:

  • l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

 

Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e l’importo dei trattamenti anticipati deve essere recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.

Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.

Inoltre, l’INPS ha chiarito che nei casi di richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.