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Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto “Riaperture”

Pubblicata in GU la legge di conversione del cd. decreto “Riaperture”

24-05-2022NewsDIRITTO DEL LAVORO

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, 119 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Di seguito le novità in ambito lavoristico:

  • Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro– nelle more dell’adozione dell’accordo, ex art. 37, comma 2, secondo periodo, Dlgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza;

 

  • Lavoratori fragili – prorogato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working per i dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022. Fino alla medesima data, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori fragili, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2022, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Confermato fino al 30 giugno 2022, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave, ex lege n. 104/1992 o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile (articolo 10, 5-quinquies).

Resta inoltre fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.

  • Smart working semplificato – rimane in vigore fino al 31 agosto 2022 il regime semplificato per lo smart working nelle aziende private. Al fine di ricorrere al lavoro agile, quindi, fino al 31 agosto 2022 i datori di lavoro privati non devono stipulare accordi individuali con i lavoratori, ma è sufficiente una semplice comunicazione (obbligatoria) telematica, attraverso una procedura semplificata (già in uso), utilizzando esclusivamente la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico disponibili nel sito internet del MLPS.

 

  •    Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio– confermate inoltre fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio, ex art. 83, comma 1, 2 e 3, decreto legge n. 34/2020.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.