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Le istruzioni sull’esonero contributivo nelle filiere agricole per i mesi di novembre 2020-gennaio 2021

Le istruzioni sull’esonero contributivo nelle filiere agricole per i mesi di novembre 2020-gennaio 2021

10-09-2021NewsINPS

L’INPS – con Circolare del 08 settembre 2021, n. 131 – ha fornito le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza dei mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Per accedere al beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di un successivo specifico Messaggio.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione, a mezzo PEC, dell’importo autorizzato in via definitiva.

Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato in via definitiva.

Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti i termini di versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021 e, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme che saranno richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021; per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021.