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21 Luglio 2020

INPS: la modalità di richiesta degli ANF

L’INPS – con Circolare del 20 luglio 2020, n. 88 – ha illustrato le novità apportate dall’art. 68, decreto legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L’ANF può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Al riguardo, se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso in cui, invece, vi sia pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’INPS, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

 

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data del 20 luglio 2020, si precisa quanto segue:

  • i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato;
  • i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
  • i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.

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