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25 Novembre 2020

Esonero dei contributi previdenziali: i chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare del 24 novembre 2020, n. 133, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni, normato dagli artt. 6 e 7, decreto legge n. 104/2020.

L’agevolazione è in capo ai datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

A mente dell’art. 7, comma 1, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, l’esonero contributivo in specie viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

Il diritto alla fruizione dell’esonero in specie è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31, Dlgs n. 150/2015.

Al riguardo, con riferimento all’art. 31, comma 1, lett. c), Dlgs n. 150/2015 (a mente del quale “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”), si rileva che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

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