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4 Novembre 2020

Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti dell’AE sul premio ai lavoratori dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello del 03 novembre 2020, n. 519, ha specificato che il premio di € 100, previsto all’art. 63, decreto legge n. 34/2020, deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tale premio, dunque, non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo come ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.

Per ciò che concerne i periodi di distacco per motivi sindacali, esso sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Ai fini, però, dell’applicazione del richiamato art. 63, anche l’attività sindacale deve essere svolta “in presenza”, ovvero è necessario che su convocazione dell’Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.

Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

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