Logo
  • Home
  • Profilo
  • Servizi
    • Consulenza: Lavoro e HR
    • Sviluppo Aziendale
    • Gestionali HR e Smartworking
  • Formazione
  • Zucchetti
  • Dialogo
  • Contatti

CONTENUTI UTILI

  • Home
  • CONTENUTI UTILI
Img
news
30 Luglio 2021

Assegno temporaneo per figli minori: approvato in via definitiva il decreto

In data 28 luglio 2021, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori“.

Com’è noto, il decreto legge n. 79/2021 ha introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico per il periodo “ponte” dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
L’assegno è corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda e per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Ad eccezione dei percettori del Reddito di Cittadinanza – per i quali l’accredito dell’assegno avviene d’ufficio da parte dell’INPS – l’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno è corrisposto dall’Istituto, in misura pari tra entrambi i genitori a meno che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente.
In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo per i percettori di reddito di cittadinanza per i quali l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo, incrementando il valore del RdC dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Nelle ipotesi di separazioni legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario mentre nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Previus Post
Next Post
DIRITTO DEL LAVORO

    VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

    Compila il modulo

    I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.

    Ultimi Contenuti

    • Thumb
      DL Carburanti: pubblicata in GU la legge di conversione
      16 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      CCNL Commercio (Confcommercio): a marzo la seconda parte di Una Tantum
      15 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      Pensione anticipata flessibile: primi chiarimenti INPS
      13 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      Fondo Mario Negri: previsto l’incremento del contributo integrativo
      10 Marzo 2023 - By Studio Marini
    • Thumb
      Opzione donna: le istruzioni in materia di pensione anticipata
      8 Marzo 2023 - By Studio Marini

    Legal

    Privacy Policy

    CONTATTI

    info@studiomarini.net
    + 39 380 498 1748

    SERVIZI

    • CONSULENZA: LAVORO E HR
    • SVILUPPO FUNZIONE AZIENDALE HR
    • GESTIONALI HR E SMARTWORKING

    © Copyright 2020 - Studio Marini - PIVA: 10300280582 - Via Gennaro Montanino 6, 00062 - Bracciano (RM)

    • Lavora con Noi
    • Privacy Policy
    • Privacy Servizi Studio
    • Cookie Policy
    • Note Legali
    • Disclaimer
    Scroll Up