L’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro è frutto di un’intesa tra Ministero del lavoro e Consulenti del lavoro finalizzata ad avviare un sistema volontario di controllo delle imprese che possa qualificarle nei confronti dello stesso Ministero e dei terzi certificando la regolarità delle stesse nella gestione dei rapporti di lavoro. Si tratta di un vero e proprio procedimento di certificazione di terza parte imparziale che risulta coerente con i canoni di quanto previsto dalla norma ISO 17021:2011. Il sistema deve intendersi integrativo degli ordinari strumenti di controllo esistenti e che mira, proprio attraverso la funzione sussidiaria di esperti del settore, a favorire imprese che volontariamente si dotano in modo trasparente di uno strumento accessorio di verifica.
La richiesta di asseverazione è libera e volontaria.
Il professionista accetta l’incarico e lo comunica al Consiglio nazionale. A tale comunicazione sono allegate:
- la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di quanto non a conoscenza del professionista;
- la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro in ordine a quanto di propria diretta conoscenza, come ad esempio il rispetto della contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per come risultano al professionista alla data di asseverazione.
Il consulente del lavoro, raccolte le dichiarazioni dell’impresa, avvia una verifica, un audit sulla stessa al fine di riscontrare la correttezza degli adempimenti, delle tipologie contrattuali utilizzate, del rispetto dei CCNL, del regolare versamento dei contributi. In pratica mentre l’impresa dichiara elementi sostanziali del rapporto (non conoscibili da terzi) il consulente del lavoro accerterà che quanto discenda dalle dichiarazioni del datore di lavoro sia correttamente tradotto secondo le vigenti normative. In definitiva ognuno si assume le responsabilità che gli sono proprie davanti ai terzi.
Il consulente che ha rilasciato la dichiarazione si obbliga a controllare ogni 4 mesi la permanenza dei requisiti di regolarità.
Esempio di certificato:
Questo strumento determina, per i datori di lavoro asseverati, i seguenti benefici:
- con l’ottenimento dell’ Asse.Co le aziende otterranno una “protezione” maggiore e un minor rischio di incorrere in visite ispettive in quanto entreranno a far parte dei criteri di selezione dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, quindi, chi si certifica dovrebbe essere “esonerato” dai controlli, con esclusione di quelli fatti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, delle indagini richieste dall’autorità giudiziaria o amministrativa, delle specifiche richieste di intervento.
- l’Asse.Co. può essere fatta valere al pari del Durc, beneficiandone quindi anche per la verifica delle regolarità dell’impresa negli appalti privati.
- L’ottenimento della certificazione Asse.Co. mira a far risaltare la positività delle aziende che entreranno a far parte di una ristretta cerchia di aziende virtuose privilegiate dal Ministero del Lavoro.
- Maggior punteggio per le gare d’appalto, se previsto dal regolamento come requisito.
- A livello di comunicazione è un risultato importante che rafforza ulteriormente la fiducia dei lavoratori nei confronti dell’azienda e la sua reputazione.