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Riduzione della contribuzione ordinaria di finanziamento del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Riduzione della contribuzione ordinaria di finanziamento del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

21-01-2025NewsINPS - CONTRIBUZIONE

L’INPS – con Circolare del 20 gennaio 2025, n. 5 – ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025, dall’art. 5, Dlgs. n. 148/2015, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondi di integrazione salariale (FIS) e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (matricole contraddistinte dal c.a. “0J”) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (matricole contraddistinte dal c.a. “0S”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% sono contrassegnate centralmente dal codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”. 

La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvede all’attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvede altresì alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorrono dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento. 

Anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non procede al riconoscimento della riduzione contributiva, qualora risulti applicata l’aliquota per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti. 

I datori di lavoro possono altresì provvedere ad effettuare eventuali comunicazioni riguardanti l’esonero tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando l’oggetto appositamente istituito denominato:

  • “Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali”. 

La procedura di calcolo, dal mese di competenza gennaio 2025, viene adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate. 

I codici di versamento relativi al contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) rimarranno quelli attualmente in uso.