Studio Marini - Gestione del Personale dal 1974

News

Le prime indicazioni sull’esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione

Le prime indicazioni sull’esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione

03-08-2021NewsINPS - CONTRIBUZIONE

L’INPS – con Circolare del 02 agosto 2021, n. 115 – ha reso note le prime indicazioni sull’esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.

Al riguardo, viene ricordato che l’assunzione con il contratto di rioccupazione (genus speciale del rapporto a tempo indeterminato) è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Possono accedere al beneficio insito nel contratto di rioccupazione (esonero per un periodo massimo di sei mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile), i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

La misura in commento non si applica nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001;
  • delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i..

 

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 500 (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31, Dlgs. n. 150/2015,
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori,
  • di taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis.

 

L’INPS – con apposito Messaggio – renderà note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo:

  • al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero (comunicato ad inizio di settembre 2021),
  • alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.