AVVISO AI CLIENTI – CHIUSURA ESTIVA STUDIO
07-07-2026ComunicazioniGentili Clienti,
Vi informiamo che lo Studio resterà chiuso dall’10 al 28 agosto, i nostri uffici saranno pertanto nuovamente operativi dal 31 agosto.
Ricordiamo ai Clienti che durante i periodi di chiusura dello Studio è possibile adempiere in proprio, in forma semplificata, ai seguenti obblighi:
- denuncia/comunicazione di infortunio;
- comunicazioni urgenti di assunzione e cessazione al Centro per l’Impiego;
- denuncia all’Ispettorato per lavoro intermittente;
- denuncia al Ministero del Lavoro per collaborazioni occasionali;
1) Denunce di infortunio e di malattia professionale
La denuncia di infortunio deve essere effettuata entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza, deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Nella denuncia di infortunio dovete limitarvi ad indicare i dati relativi all’azienda, all’infortunato e ad inserire una sintetica descrizione dell’evento.
Contestualmente, si aggiungerà una nota nella quale verrà comunicato all’Istituto assicuratore che i dati non essenziali mancanti saranno successivamente integrati.
Occorre compilare la denuncia collegandosi al seguente indirizzo: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/moduli-prestazioni/denuncia-infortunio/denuncia-comunicazione-di-infortunio.html e inviarla dalla PEC aziendale alla PEC dell’INAIL competente in base alla residenza dell’infortunato che potete trovare al seguente link https://www.inail.it/portale/it/supporto/sedi.html
In presenza di un infortunio mortale e per l’infortunio per il quale ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’Inail entro le 24 ore dall’infortunio medesimo.
2) Comunicazioni di assunzione e cessazione al centro per l’impiego
Per inviare una comunicazione sintetica d’urgenza è disponibile l’applicativo online CO UniUrg.
Le assunzioni devono essere comunicate entro le ore 24 del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto di lavoro (salvi i casi di urgenza o forza maggiore); mentre le proroghe, trasformazioni, cessazioni, trasformazioni vanno comunicati entro i 5 giorni successivi all’evento.
Il modello Unificato Urg è il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie. Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo.
Per accedere al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la comunicazione UNIURG occorre essere dotati di SPID, l’indirizzo a cui collegarsi è il seguente: https://couniurg.lavoro.gov.it/
Copia della ricevuta Uniurg dovrà essere inviata allo Studio per gli adempimenti necessari.
3) Denuncia all’Ispettorato per lavoro intermittente
Ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro, oltre alla comunicazione obbligatoria di assunzione, deve provvedere alla comunicazione prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (D.lgs. n. 81/2015, art. 15, comma 3)
Le modalità operative per eseguire tale comunicazione sono le seguenti: occorre accedere all’applicativo informatico per la comunicazione del lavoro intermittente, collegandosi al sito: https://servizi.lavoro.gov.it accedendo con SPID, carta CIE, e/o eIDAS, e compilare il modulo “UNI- intermittenti.
Oppure utilizzare una delle seguenti opzioni:
- inviare una email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente;
- utilizzare l’App Lavoro Intermittente
Per il manuale utente sul Servizio Informatico Intermittenti – Azienda cliccare qui
Per il manuale di Invio tramite SMS cliccare qui
Per il manuale di invio tramite email cliccare qui”
4) Denuncia al Ministero del Lavoro di collaborazioni occasionali
Il Decreto n. 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la nota n. 29/2022 con le indicazioni operative e la nota n. 109/2022 e la nota n. 393/2022 per le FAQ.
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l’applicazione online per la comunicazione preventiva obbligatoria dei lavoratori occasionali sul sito istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it/LavoroAutOcc/ComunicazioniLAO
Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati con accesso al sito tramite SPID e CIE. Attenzione! La nota INL del 28 marzo 2022 specifica che “con riguardo al termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: – entro 7 giorni; – entro 15 giorni; – entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Auguriamo a tutti Voi serene vacanze




